Art. 15.
(Divieti per gli avvocati e parcella
dei difensori).

      1. È fatto divieto agli avvocati di organizzare azioni collettive risarcitorie in qualsiasi forma, anche indirettamente o per interposta persona.
      2. La parcella dei difensori del promotore della classe è stabilita preventivamente dalle parti per iscritto calcolandola quale percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva e comunque nella misura massima del 10 per cento. Nello stabilire tale percentuale si deve tenere conto della complessità della controversia, del risultato raggiunto e dell'attività svolta.